Parte PRIMACapo I

Art. 7

Altri servizi esclusi

In vigore dal 31 dic 2023
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito; e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai. f-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-7

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