Parte PRIMA›Capo I
Art. 7
Altri servizi esclusi
In vigore dal 31 dic 2023
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.
f-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-7