Capo II
Art. 19
Efficacia delle autorizzazioni
In vigore dal 8 mag 2010
1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purchè compatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
4. È consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-19