Titolo III
Art. 23
Condizioni di lavoro
In vigore dal 8 mag 2010
1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco, in conformità al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-23