Titolo V
Art. 28
Restrizioni vietate
In vigore dal 8 mag 2010
1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere subordinata ai seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore è stabilito o di quello in cui il servizio è prestato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-28