Titolo V
Art. 29
Divieto di discriminazioni
In vigore dal 8 mag 2010
1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. È fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorchè queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-29