Capo II

Art. 18

Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 8 mag 2010
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione nè la consultazione del grande pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni | Portale Normativo