Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. IV
Art. 577
Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall' della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-577