Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 580

Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17 milioni per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'. 3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'. 4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all', comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-580

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