Art. 577 · Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 577

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Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall' della legge 31 marzo 2000, n. 78.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-577