Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 445

Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-445

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