Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 446
Alterazione di documenti o notizie
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-446