Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 447
Sottrazione o danneggiamento di cose requisite
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui è proprietario, è punito secondo le disposizioni dell' del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-447