Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 445
458 / 2493Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-445