Libro SECONDO›Titolo VI›Capo IV
Art. 346
Opere in prossimità della linea doganale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-346