Libro SECONDOTitolo VICapo IV

Art. 346

Opere in prossimità della linea doganale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-346

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