Libro SECONDO›Titolo VI›Capo IV
Art. 343
Ordini di demolizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. È sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-343