Libro SECONDO›Titolo VI›Capo IV
Art. 345
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In vigore dal 9 ott 2010
1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-345