Libro SECONDO›Titolo VI›Capo IV
Art. 344
Vigilanza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-344