Libro NONOTitolo IICapo IISez. VIII

Art. 2266

Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

In vigore dal 26 feb 2014
1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionale territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all', comma 3, su istanza degli interessati: a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2266

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