Libro NONO›Titolo III
Art. 2267
Abrogazione per nuova regolamentazione della materia
In vigore dal 27 mar 2012
1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell' delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell', commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all', comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2267