Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. VIII
Art. 2265
Cancellazione della nota di renitenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all', comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2265