Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2248
Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 25 feb 2026
1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all' e comunque non oltre l'anno, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2248