Art. 2248 · Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2248

2412 / 2493

Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 25 feb 2026
1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all' e comunque non oltre l'anno, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2248