Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2246
Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2246