Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2242
Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2242