Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2243

Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

In vigore dal 26 feb 2014
1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2243

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