Libro OTTAVO›Titolo II›Capo III
Art. 1962
Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di riattivazione della leva:
a) fermo quanto disposto dall', le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
b) gli aggiornamenti di cui all' sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1962