Libro OTTAVOTitolo IICapo III

Art. 1962

Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di riattivazione della leva: a) fermo quanto disposto dall', le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare; b) gli aggiornamenti di cui all' sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1962

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