Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II
Art. 1960
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.
2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
4. Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.
5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorità che ha rilasciato il nulla osta.
6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'.
7. Si applica l' ad eccezione del comma 5.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1960