Libro OTTAVOTitolo IICapo II

Art. 1956

Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1956

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