Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II
Art. 1951
Soggezione alla leva di mare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all' in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:
a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;
b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell' del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attività;
c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
d) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
e) siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o più delle seguenti attività:
1) costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
2) armamenti navali militari;
3) costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
f) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
g) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
h) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;
i) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
l) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
m) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
o) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
q) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare;
r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
2. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1951