Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II
Art. 1950
Soggezione alla leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell', comma 1, lettera s);
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all', nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1950