Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 1582
Cessazione dal servizio permanente a domanda
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'.
2. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.
3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1582