Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1579

Cessazione dal servizio permanente per infermità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1579

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