Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1576
Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego
In vigore dal 23 mag 2021
1. Per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.
2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall', è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1576