Art. 1582 · Cessazione dal servizio permanente a domanda
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. IV

Art. 1582

1665 / 2493

Cessazione dal servizio permanente a domanda

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'. 2. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi. 3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1582