Libro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 108

Armi e Corpi dell'Esercito italiano.

In vigore dal 26 feb 2014
1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni; f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-108

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