Libro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 109

Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

In vigore dal 26 feb 2014
1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare. c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-109

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