Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 107
Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano
In vigore dal 15 giu 2016
1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-107