Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 108
113 / 2542Armi e Corpi dell'Esercito italiano.
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-108