Capo II
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
In vigore dal 25 gen 2025
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell', nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell', e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-3