Capo II
Art. 6
Durata
In vigore dal 25 gen 2025
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell', comma 2, o dell', comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall', comma 2, o dall', comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-6