Capo I
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
In vigore dal 1 gen 2023
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-2