Capo II
Art. 8 ter
Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
In vigore dal 25 gen 2025
1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall', quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell', commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-8-ter