Capo IV
Art. 11
Pubblicità degli atti
In vigore dal 11 mar 2010
1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-11