Capo IV

Art. 11

Pubblicità degli atti

In vigore dal 11 mar 2010
1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-11

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Art. 11 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Pubblicità degli atti | Portale Normativo