Capo IV
Art. 12
Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico
In vigore dal 29 mar 2011
1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.
2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorità competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all', comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-12