Capo IV

Art. 13

Rinvenimento di idrocarburi

In vigore dal 11 mar 2010
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione. 3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente. 4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario è soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-13

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Art. 13 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Rinvenimento di idrocarburi | Portale Normativo