Capo IV
Art. 13
Rinvenimento di idrocarburi
In vigore dal 11 mar 2010
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.
3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonché delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario è soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-13