Art. 11 · Pubblicità degli atti
Capo IV

Art. 11

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Pubblicità degli atti

In vigore dal 11 mar 2010
1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.
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