Art. 8

Geoportale nazionale

In vigore dal 21 ago 2014
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di Geoportale nazionalè. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell'informazione territoriale e ambientale. 2. Il Geoportale nazionale è punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale: a) ai servizi di rete di cui all', relativamente ai set di dati di cui all', comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali; b) ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all', comma 1, lettera 1); c) alla rete SINAnet, per le finalità di cui all', comma 5; 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-8

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