Art. 12
Monitoraggio e rendicontazione
In vigore dal 21 ago 2014
1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all', raggruppati per tipo di servizio.
2. L'elenco è pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:
a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità;
b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;
d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.
4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente, tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-12