Art. 12 · Monitoraggio e rendicontazione

Art. 12

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Monitoraggio e rendicontazione

In vigore dal 21 ago 2014
1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all', raggruppati per tipo di servizio. 2. L'elenco è pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su: a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità; b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche; e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva. 4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale. 5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente, tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-12