Art. 6
Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
In vigore dal 21 ago 2014
1. Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all', comma 1, lettera d).
1-bis. I servizi di conversione di cui all', comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.
2. Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.
3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'autorità competente, di cui all', comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all', per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-6